Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS interviene su un aspetto apparentemente tecnico — la data da cui si considera iniziato l’evento di malattia ai fini del pagamento dell’indennità economica — ma che nella pratica quotidiana delle aziende si intreccia subito con una questione ben più concreta: come gestire, sul piano interno, il momento in cui un dipendente comunica di essere assente per malattia. La novità riguarda il certificato di malattia dal giorno prima: finora ammesso solo per le visite domiciliari, da settembre vale anche per quelle ambulatoriali. Vale la pena ripercorrerla e, insieme, ricordare un principio che la circolare non tocca affatto ma che resta il cardine della gestione aziendale dell’assenza: l’obbligo del lavoratore di avvisare tempestivamente il datore di lavoro, che esiste e opera a prescindere dal certificato medico.

La regola generale: il primo giorno di malattia coincide con la data del certificato

La regola di fondo, che resta invariata, è che il primo giorno dell’evento di malattia coincide con la data di redazione del certificato medico. Non è un dettaglio burocratico: da questa data dipendono il computo dei tre giorni di carenza non indennizzati dall’INPS, le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile e l’eventuale applicazione di sanzioni, ad esempio per assenza a una visita di controllo.

A questa regola l’Istituto ammetteva finora un’unica eccezione, piuttosto limitata: se la visita era domiciliare e il medico compilava il certificato indicando come inizio malattia il giorno precedente, l’INPS riconosceva la copertura anche per quella giornata. La possibilità era invece sempre esclusa per le visite in ambulatorio, quando il giorno precedente cadeva di sabato, domenica o festivo, o quando la data dichiarata risultava anteriore di oltre un giorno rispetto alla visita.

Cosa cambia dal 4 settembre 2026: il certificato vale anche per la visita ambulatoriale

Con la circolare in commento, l’INPS supera questo impianto e riconosce, a partire dal 4 settembre 2026, il giorno immediatamente precedente al certificato anche quando la visita è stata effettuata in ambulatorio, non più solo a domicilio. Restano ferme le altre condizioni: il giorno precedente non deve essere festivo, sabato o domenica, e va comunque rispettato il periodo massimo assistibile previsto dalla legge.

La motivazione addotta dall’Istituto, che ha acquisito il parere conforme del Ministero del Lavoro, è la crescente difficoltà dei medici di medicina generale — sempre meno numerosi e sempre più oberati — a visitare il paziente lo stesso giorno della chiamata, complice anche la prassi ormai diffusa di accesso agli ambulatori su prenotazione. Per le aziende la ricaduta pratica è soprattutto sul calcolo dell’integrazione economica a proprio carico prevista da molti CCNL nei giorni di carenza: da settembre in avanti sarà più frequente vedere certificati — anche per visite ambulatoriali — che retrodatano l’inizio della malattia al giorno precedente al rilascio, ed è bene che gli uffici paghe ne tengano conto nel controllo di coerenza tra assenze e cedolino.

Comunicazione dell’assenza al datore di lavoro: un obbligo autonomo, che il certificato non sostituisce

È importante essere chiari con i lavoratori su un punto che genera confusione tutti i giorni negli uffici del personale: la circolare INPS disciplina esclusivamente il rapporto tra lavoratore e Istituto ai fini del pagamento dell’indennità, e non incide in alcun modo sull’obbligo, distinto e autonomo, di comunicare l’assenza al datore di lavoro. Il certificato medico, per quanto valido e tempestivo agli occhi dell’INPS, non sostituisce e non assorbe questo obbligo: sono due piani diversi, uno previdenziale e uno contrattuale/organizzativo, che seguono regole proprie.

L’obbligo di avviso trova fondamento nei doveri generali di diligenza e correttezza che governano il rapporto di lavoro e viene quasi sempre declinato in modo più puntuale dai CCNL e dai regolamenti aziendali, che tipicamente richiedono al lavoratore di avvisare il datore di lavoro non appena viene a conoscenza dell’impossibilità di recarsi al lavoro e comunque prima dell’inizio del proprio turno, salvo casi di oggettiva impossibilità. Non è sufficiente che il certificato venga trasmesso all’INPS per via telematica dal medico curante: quella trasmissione alimenta il fascicolo previdenziale e mette a disposizione dell’azienda, tramite il cassetto previdenziale, l’attestato di malattia privo di diagnosi — ma non equivale, né sul piano temporale né su quello sostanziale, all’avviso che il lavoratore deve dare direttamente al proprio responsabile o all’ufficio del personale.

Assenza ingiustificata o comunicazione tardiva: cosa può fare l’azienda

La conseguenza pratica è netta: se il lavoratore non avvisa tempestivamente, l’azienda può legittimamente trattare il periodo di mancata comunicazione come assenza ingiustificata oppure, a seconda delle circostanze e di quanto previsto dal CCNL applicato e dal codice disciplinare aziendale, come comunicazione tardiva dell’assenza — e questo indipendentemente dal fatto che il certificato medico, una volta arrivato, risulti perfettamente regolare. Il certificato giustifica l’assenza dal punto di vista sanitario e previdenziale, non sana a posteriori l’omissione dell’avviso. Restano naturalmente da rispettare le garanzie procedurali previste per i provvedimenti disciplinari e le previsioni specifiche del CCNL applicato, che possono differire sensibilmente da settore a settore quanto a soglie, tempistiche e gravità delle conseguenze.

Visita fiscale dal primo giorno: attenzione al certificato non ancora disponibile

C’è infine un aspetto che merita un’attenzione critica, perché la nuova regola dell’INPS lo rende più evidente. Quando un dipendente comunica l’assenza per malattia, l’azienda ha facoltà di richiedere una visita medica di controllo — la visita fiscale — già a partire dal primo giorno, senza dover attendere il decorso della carenza. Nella pratica, però, questa richiesta si scontra spesso con un limite tecnico del sistema: se il certificato medico non è ancora transitato nell’archivio INPS — perché il medico lo trasmette in giornata ma non immediatamente, o perché la visita ambulatoriale avviene nel pomeriggio e il certificato viene generato solo in un secondo momento — l’azienda non ha alcun riscontro su cui basare la richiesta, e il sistema può risultare privo di qualunque traccia dell’assenza dichiarata per quel giorno.

Con l’estensione del riconoscimento retroattivo anche alle visite ambulatoriali, questa criticità rischia di aggravarsi: è plausibile che, per il primo giorno di assenza vero e proprio, non esista ancora alcun certificato nel sistema nel momento in cui l’azienda vorrebbe attivare il controllo, perché il certificato — quando arriverà, magari il giorno successivo — retrodaterà l’evento a una giornata per la quale, al momento della richiesta, non c’era ancora nulla di registrato. Le aziende non dovrebbero quindi fare automatico affidamento sulla disponibilità immediata del certificato in piattaforma, e dovrebbero programmare le eventuali richieste di controllo tenendo conto di questo margine di ritardo fisiologico del sistema.